Art. 10.
(Disposizioni finali).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.